L’Ispettorato nazionale del lavoro, sul tema della formazione, con una circolare emessa dopo aver acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo del Ministero, ha chiarito la sostanziale differenza tra il vecchio e il nuovo accordo Stato-Regioni. “Abbiamo due ordini temporali da tenere a mente”, precisa Andrea Marrone, amministratore delegato di Training Consulting. “In base a una norma transitoria male interpretata del vecchio accordo, datato 2011, il percorso formativo poteva essere completato entro 60 giorni dall’assunzione. Ora, invece, bisogna farlo nel più breve tempo possibile. In sostanza, non è e non sarà più possibile procrastinare l’avvio della formazione rispetto alla data di assunzione o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro perché non c’è più il riferimento dei 60 giorni”.
| Differenza tra il vecchio e il nuovo accordo Stato-Regioni |
| Accordo 2011: Formazione entro 60 giorni dall’assunzione o dall’inizio del lavoro somministrato | Accordo 2025: Formazione nel più breve tempo possibile dall’assunzione o dall’inizio del lavoro somministrato |
La novità disciplina anche la revoca del provvedimento di sospensione in caso di lavoratori irregolari, cioè in nero. “Fermo restando la regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori”, prosegue Marrone, “in materia di salute e sicurezza vale sempre la formula nel più breve tempo possibile. Il verbale di prescrizione deve fissare, per la regolarizzazione, un termine non superiore al tempo tecnicamente necessario per la partecipazione ai corsi di formazione. Pertanto, nel redigere il verbale di prescrizione finalizzato alla regolarizzazione della violazione, gli ispettori dell’Inl non faranno più riferimento ai 60 giorni”.
Il tutto è declinato con qualche eccezione nel settore turistico, che ha peculiarità proprie legate anche alla stagionalità. “Nelle imprese turistico-ricettive, la formazione e l’eventuale addestramento specifico (articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, si
concludono entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro”, dice Andrea Marrone. “La norma sopra citata costituisce una deroga, applicabile solo nel caso di lavoratori impiegati nei settori economici espressamente menzionati, a quanto sancito dal d.lgs. 81/2008 all’art. 37, comma 4, lett. a, secondo cui la formazione e, se previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro. La norma generale qualifica la formazione e l’addestramento specifico, ad esempio le attività propedeutiche all’impiego del lavoratore”.
| Salute e sicurezza lavoratori delle imprese turistico-ricettive |
| Obbligo di avviare tempestivamente la formazione | La formazione va conclusa entro 30 giorni dall’inizio del lavoro |
L’art. 1-bis del D.L. n. 159/2025 non esonera i datori di lavoro né gli utilizzatori, delle imprese turistico-ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande dall’obbligo di avviare tempestivamente il percorso formativo, ma consente che la formazione e l’addestramento specifico, ove previsto, siano completati entro 30 giorni. Il lavoratore, dunque, può essere adibito
all’attività lavorativa anche prima della conclusione dell’intero percorso formativo previsto per tale figura dall’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e disciplinato dall’Accordo Stato-Regioni in materia di formazione del 17 aprile 2025, n. 59/CSR (Formazione generale e Formazione specifica).
“Solo qualora il datore di lavoro (o l’utilizzatore) non sia in grado di esibire attestati di formazione né altri documenti idonei sarà da ritenersi violato l’art. 37, comma 1, del d.lgs. 81/2008 e il personale ispettivo dell’Inl provvederà a redigere il relativo verbale di contravvenzione e prescrizione nei confronti del soggetto obbligato”, conclude Marrone. “La prescrizione avrà ad oggetto la conclusione del percorso formativo nel tempo tecnicamente necessario e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione. In caso di contratti di durata inferiore a 30 giorni, la conclusione della formazione dovrà avvenire entro tempistiche che siano coerenti con la durata del rapporto di lavoro. In caso di sospensione, alla luce della intervenuta modifica normativa, ai fini dell’ottenimento della revoca l’attività formativa del personale da regolarizzare dovrà essere programmata in modo tale da concludersi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 30 giorni dall’assunzione”.



