Focus su badge di cantiere con codice univoco anticontraffazione. Patente a punti: raddoppia da 6 mila a 12 mila euro la sanzione minima applicabile a imprese e lavoratori autonomi

Formazione, prevenzione e, soprattutto, badge di cantiere più esteso e rafforzamento dei controlli sulla patente a punti. Sono queste le direttrici principali scelte dal nuovo Decreto sicurezza sul lavoro approvato di recente dal Consiglio dei ministri, che intende porre un freno alla piaga dei morti sul lavoro, uno ogni otto ore secondo i dati diffusi dall’Anmil (l’associazione dei lavoratori mutilati e invalidi sul lavoro). Direttrici già individuate da Training Consulting, che è anche partner di Inail Abruzzo nel progetto Sicuramente, la sicurezza sempre in testa e ha partecipato alla Settimana della sicurezza del Gruppo Autostrade per l’Italia.

I dettagli del Decreto sono particolarmente interessanti perché prevedono anche premi alle aziende virtuose e nuove assunzioni di ispettori (oltre 300, più la stabilizzazione di numerosi medici e infermieri Asl). Il badge digitale di cantiere, già sperimentato con la ricostruzione del Centro Italia e a Roma per i lavori di importo superiore a 1,5 milioni di euro, è una tessera di riconoscimento collegata alla piattaforma Siisl (Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa) gestita dall’Inps, che le imprese attive nei cantieri edili, in regime di appalto e di subappalto, pubbliche o private, devono fornire ai propri lavoratori.

Fondo Inail da 35 milioni destinato al finanziamento di progetti innovativi

La formazione, giustamente secondo Training Consulting, è considerata il principale strumento di prevenzione. L’articolo 5 del decreto introduce un nuovo Fondo Inail da 35 milioni di euro annui, destinato al finanziamento di progetti formativi innovativi, anche con l’uso di tecnologie digitali come la realtà simulata o aumentata. Le risorse serviranno anche a potenziare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei datori di lavoro, con obbligo di aggiornamento anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti. Le competenze acquisite saranno registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, così da facilitare la tracciabilità dei percorsi formativi e la verifica da parte degli organi di vigilanza.

Il decreto prevede inoltre la definizione, entro novanta giorni, di un nuovo Accordo Stato-Regioni per fissare criteri uniformi di accreditamento dei soggetti che erogano corsi in materia di salute e sicurezza, con l’obiettivo di garantire maggiore qualità e controllo sull’offerta formativa.

Ampio spazio viene dedicato alla promozione della salute nei luoghi di lavoro. I medici competenti dovranno informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica e favorire l’adesione ai programmi di screening previsti dal Servizio sanitario nazionale. Le visite mediche saranno considerate a tutti gli effetti tempo di lavoro, salvo quelle preassuntive.

Il decreto introduce inoltre incentivi per le imprese che adottano programmi strutturati di prevenzione e promozione della salute, con possibili riduzioni del tasso medio Inail per prevenzione. Viene promossa l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni.

Nelle pieghe del Decreto ci sono l’autorizzazione all’Inail per il potenziamento delle attività promozionali, con particolare attenzione alla micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto e l’adozione di moderni dispositivi di protezione individuale. Sull’Inail ricade anche dell’aggiornamento delle tabelle di indennizzo del danno biologico, la cui congruità prende come riferimento l’importo dell’assegno sociale.

Badge elettronico nei cantieri mobili
L’obbligo di dotare di badge di riconoscimento i lavoratori delle imprese che operano in regime di appalto e subappalto, è esteso anche a quelle che operano nei cantieri temporanei o mobili, anche se il Dl 159/2025 parla impropriamente di cantieri edili. Si ritiene, infatti, che il riferimento corretto possa essere quello relativo al Titolo IV del Dlgs 81/2008. Il badge potrà essere anche in formato elettronico e dovrà contenere un codice univoco anticontraffazione.

Patente a crediti: sanzioni più elevate e decurtazione anticipata
Il Dl 159/2025 prevede il raddoppio, da 6mila euro a 12mila euro, della sanzione minima applicabile a imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili senza la patente a crediti o con un numero di crediti inferiore al minimo consentito di 15 crediti o con l’abilitazione sospesa. Inoltre, con una modifica all’articolo 27 del Testo unico sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, il Dl 159/2025 prevede che per le violazioni riguardanti l’impiego di lavoratori irregolari nelle attività per le quali è prevista la patente a crediti, la decurtazione dei crediti avvenga all’atto della notifica del verbale di accertamento emanato dagli organi di vigilanza competenti.

Formazione estesa ai piccoli per il Rls
L’obbligo di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) viene esteso alle imprese che occupano meno di 15 dipendenti. L’obbligo diventa così a carico di tutto il mondo imprenditoriale, senza distinzioni connesse al profilo dimensionale dell’azienda.

Cadute dall’alto: la protezione collettiva
Nei lavori in quota, i sistemi di protezione collettiva prioritari, rispetto ai sistemi di protezione individuale, sono parapetti e reti di sicurezza. Solo qualora non sia stato possibile attuare tale previsione è necessario che i lavoratori usino sistemi di protezione individuale idonei per l’uso specifico, quali sistemi di trattenuta, sistemi di posizionamento sul lavoro, sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, sistemi di arresto caduta.

Dispositivi individuali: cura di indumenti specifici
Il datore di lavoro deve mantenere in efficienza i dispositivi di protezione
individuale (Dpi) e assicurarne le condizioni d’igiene, manutenzione, riparazioni e sostituzioni necessarie in virtù delle eventuali indicazioni fornite dal fabbricante. L’obbligo si applica ora anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di Dpi, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi.

A cura di Marco Camplone-Comunicazione d’impresa



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