Adempimenti/ La consulenza di Training Consulting per essere in regola ed evitare le pesanti sanzioni
La scadenza è dietro l’angolo e porta in dote una serie di complicazioni per le aziende. Venerdì 13 febbraio entrerà in vigore l’obbligo del formulario digitale per i rifiuti. Di conseguenza, quasi tutti i trasporti di rifiuti dovranno essere accompagnati dal formulario digitale (ex Fir o extended Fir). Sono escluse determinate categorie, che non hanno l’obbligo del Rentri: piccoli imprenditori, parrucchieri, ristoranti e Consorzi Epr del settore tessile. Sul sito http://www.rentri.gov.it è spiegato bene che l’adozione del formulario digitale non elimina il cartaceo, da conservare perché evita problemi qualora ci sia un blocco alla rete telematica. Anzi, è consigliabile avere a disposizione un congruo quantitativo di formulari cartacei, vidimati e in bianco, da compilare manualmente all’occorrenza. Insomma, il digitale diventa il presente del trasporto rifiuti, ma in caso di necessità occorre il cartaceo, o meglio si guarda al passato. Training Consulting offre supporto e consulenza, nella gestione della documentazione, affinché le aziende possano adempiere correttamente a quanto previsto dalla norma, non ultimo l’iscrizione al Rentri (https://tec-scs.com/il-rentri-ecco-tutto-cio-che-le-aziende-devono-sapere-per-essere-in-regola/).
Ci sono dei passaggi obbligati in tutti i casi. Tanto per cominciare, la copia completa del formulario viene restituita dal trasportatore direttamente, con Pec o tramite i servizi di supporto Rentri, registro a cui non vanno trasmessi i dati del formulario. Nelle apposite annotazione va inserita dicitura “Fir emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’allegato 2 al Decreto direttoriale Ecb numero25 del 5.2.2026”. E’ indispensabile compilare una dichiarazione di temporanea indisponibilità della connettività Internet nell’allegato 2 da trasmettere a dit.rentri@pec.it entro il primo giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità. E non è finita: in sede di controllo presso l’unità locale, l’operatore, su richiesta, deve sempre garantire la riproduzione della dichiarazione di indisponibilità temporanea della connettività alla Rete e la verifica della corrispondenza delle informazioni riportate sul cartaceo con quanto trasmesso al Rentri.
“Anche per i rifiuti pericolosi va seguita la medesima procedura nei casi di mancata trasmissione al Rentri dei dati dell’ex Fir o nel caso in cui il destinatario non possa trasmettere al produttore-detentore e al al trasportatore la copia completa dell’ex Fir entro la scadenza prevista. La data di trasmissione è tracciata nel Rentri”, precisano gli esperti del team Training Consulting (https://tec-scs.com/).
La materia è complessa e le sanzioni previste, in caso di inosservanza, suggeriscono di evitare l’approssimazione e l’avventuroso fai da te: il trasporto senza formulario o con dati errati comporta multe da 1.600 a 10.000 euro, con il rischio di reclusione fino a due anni in caso di rifiuti pericolosi.
Questo il dettaglio delle sanzioni:
- Trasporto senza FIR o inesatto (digitale/cartaceo): sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 a 10.000 euro, oltre alla possibile reclusione fino a 2 anni per rifiuti pericolosi.
- Dati incompleti/inesatti: sanzione amministrativa da 260 a 1.550 euro per inesattezze minori.
- Mancata o errata trasmissione dati Rentri: Da 500 a 2.000 euro (rifiuti non pericolosi) e da 1.000 a 3.000 euro (rifiuti pericolosi).
- Mancata conservazione: sanzione da 260 a 1.550 euro.
- False dichiarazioni (per rifiuti pericolosi): sanzioni fino a 93.000 euro in casi estremi.
Le sanzioni si applicano anche in caso di violazione della vidimazione digitale o mancata iscrizione al Rentri.



