Il 26 gennaio entrerà in vigore il decreto 213/2025
Amianto, datori di lavoro e nuovi obblighi. Training Consulting evidenzia che tra una manciata di giorni, il 26 gennaio, entrerà in vigore il pacchetto dei nuovi obblighi per i datori di lavori che svolgono attività con rischio di esposizione a questo materiale isolante, resistente anche al fuoco, ma altamente cancerogeno, conosciuto anche come asbesto, di cui si fece ampio uso soprattutto negli anni ’60 e ’70, nell’edilizia in modo particolare (il ben noto Eternit). Il decreto legislativo 213/2025 , con 18 articoli e in attuazione di una specifica direttiva europea, non lascia spazio a interpretazioni: sono a carico dell’imprenditore la prevenzione e la rimozione dell’amianto, di cui l’Italia, nel 1992, ha proibito estrazione (in natura sotto forma di minerali silicati), produzione e uso.
Prevenzione significa che il datore di lavoro deve informarsi della presenza di amianto o di materiali contenenti amianto nei locali utilizzati per le attività, tramite eventuali imprenditori che l’hanno preceduto, i proprietari dei locali o i registri. Inoltre, nell’ipotesi in cui le informazioni non fossero sufficientemente esaustive, dovrà rivolgersi a un operatore qualificato. Training Consulting, che ha tre sedi – Penne (Pescara), Bologna e Vimercate (Monza Brianza) – è a disposizione delle aziende: nel team ci sono tecnici qualificati per ricoprire in outsourcing il ruolo di Responsabile amianto e la consulenza porta ai Piani di gestione amianto in armonia con il nuovo decreto.
| I due rami della consulenza di Training Consulting |
| Tecnici qualificati per il ruolo di Responsabile amianto |
| Piani di monitoraggio, gestione e controllo dell’amianto |
Altri aspetti importantissimi della nuova disciplina riguardano la formazione dei lavoratori, che deve tener conto delle specifiche mansioni, e l’integrazione di attrezzature tecniche per il contenimento del rischio di dispersione delle fibre di amianto per le attività di demolizione e rimozione. Ai lavoratori va garantita una visita medica specialistica almeno ogni tre anni e una alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il campo di intervento del decreto, fa notare il team di Training Consulting, viene esteso a tutte le attività per le quali c’è il rischio di esposizione all’amianto, sia in forma diretta che indiretta: manutenzione, ristrutturazione, demolizione, attività estrattiva e di scavo, gestione dei rifiuti e delle emergenze in caso di eventi naturali estremi, incendi compresi.
Anche la parte burocratica è un bel fardello sulle spalle dell’imprenditore perché la proceduta di notifica dei lavoratori all’organo di vigilanza territoriale (Testo unico, articolo 250), ampliata nei dettagli, va spedita in via telematica (per ora solo all’azienda sanitaria) e conservata per 40 anni. Gli elenchi sono diversi: si va dai dispositivi da far utilizzare ai lavoratori dei siti, con i certificati individuali di formazione, alla data dell’ultima visita medica effettuata e al ricambio di aria.
Queste le principali sanzioni a carico del datore di lavoro:
- Omessa redazione DVR o mancata nomina RSPP: arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
- Violazioni amianto (art. 178 TUS, riferimenti aggiornati):
- arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.
- arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro.
- Mancata formazione e informazione: multe pecuniarie amministrative.




