Molte aziende, pubbliche e private, ricorrono a professionisti esterni, come Training Consulting, perché non hanno in organico le competenze necessarie

di Andrea Marrone*

Tanti ne parlano, pochi conoscono nell’interezza tre figure professionali sempre più importanti per la corretta gestione di un’azienda. Sono l’Hse Manager, il Delegato di funzione sicurezza lavoro e il Delegato di funzione ambientale. Molte aziende pubbliche e private, soprattutto quelle più grandi, scelgono di affidare la gestione delle tematiche ambientali a società esterne, come Training Consulting, dove trovano professionisti preparati, al passo con la complessa normativa e che, a fronte di un preciso mandato, agiscono in nome e per conto del committente. Hse manager e delegato di funzione hanno punti in comune e varie sfumature che andiamo a scoprire.

Hse manager

E’ una figura complessa perché complesse sono le funzioni che può ricoprire. Cominciamo col dire che HSE è l’acronimo di Healt, Safety and Environment, in italiano Salute, Sicurezza e Ambiente. Calati nelle realtà di un’azienda, queste tre materie hanno risvolti giuridici e comportano responsabilità legali non trascurabili. Bisogna distinguere tra la responsabilità prevista dalla norma di Legge, cosiddetta ex lege, e la responsabilità contrattuale, che ha matrice civilistica. l’Hse manager agisce in nome e per conto dell’azienda, sollevandola delle responsabilità, ma non da tutte e, quindi, la sottoscrizione di un apposito contratto non mette le aziende al riparo da conseguenze in caso di inadempimenti. Da qui la necessità di rivolgersi a professionisti di sicura affidabilità. 

L’Hse manager, figura operativa ma anche strategica, è il responsabile della pianificazione, implementazione e monitoraggio delle politiche e dei programmi relativi alla sicurezza sul lavoro, alla salute dei dipendenti e alla protezione dell’ambiente.  Le sue competenze sono ampie e articolate, tanto da coprire più aree: organizzativa e gestionale, giuridica amministrativa, tecnica sicurezza sul lavoro, tecnica salute occupazionale e tecnica ambientale. L’Hse Manager non si limita a mettere in pratica delle procedure, ma le progetta, le realizza e ne monitora costantemente l’efficacia, raccogliendo dati e producendo report per la direzione aziendale. Inoltre, funge da punto di riferimento per tutti i livelli dell’organizzazione, collaborando con il management e le squadre operative per raggiungere obiettivi di sicurezza e sostenibilità.

Delega di funzione sicurezza e lavoro

Con la Delega di funzione sulla sicurezza lavoro, disciplinata dall’artico 16 del Testo unico sul lavoro, un datore di lavoro trasferisce competenze organizzative e gestionali ai fini della salute dei lavoratori e dell’unità produttiva, ma rimane soggetto alla responsabilità per culpa in eligendo (nel caso abbia scelto un responsabile non in possesso dei requisiti richiesti dalla funzione) e per culpa in vigilando  (la mancata vigilanza dell’operato del delegato).

Dunque, la facoltà di ricorrere a tale delega viene affidata al datore di lavoro che decide personalmente il proprio delegato, che deve avere determinati requisiti.  Attenzione: a tale delega deve essere data tempestiva e adeguata pubblicità, sempre a cura del datore di lavoro (apposizioni in bacheca, riunioni…). Affinché la delega abbia effetti giuridici, occorre che la stessa sia redatta nel rispetto dei principi normativi:

La forma scritta permette di risolvere, sul piano sostanziale della validità della delega, le difficoltà probatorie sull’identificazione dei responsabili di un illecito nelle organizzazioni complesse;

La data certa, prevista al comma 1, lett. a) dell’articolo 16 del Testo unico, comporta che il documento abbia una data che non possa essere alterata;

L’autonomia di spesa e di gestione, per la quale il delegato deve avere autonomia, da parte del datore di lavoro, per espletare in maniera consona i compiti che gli vengono attribuiti. In conclusione, si può affermare che tale delega ha nel suo essere la finalità di facilitare l’operato all’interno di un’azienda e non deve essere intesa come un semplice e comodo scarico di responsabilità da parte del delegante verso il delegato.

Delega di funzione ambientale

 Il tema della Delega di funzioni in campo ambientale riveste notevole importanza, in quanto coinvolge situazioni di imputabilità personale che potrebbero avere conseguenze anche penali non indifferenti nei confronti del legale rappresentante dell’azienda. Innanzitutto, è opportuno chiarire che se per Delega di funzione si intende comunemente il trasferimento degli obblighi dal soggetto su cui gravano ex lege ad un’altra persona incaricata del loro soddisfacimento in sua vece. La sua disciplina, però, ha tratti incerti perché nel nostro ordinamento non esiste alcuna disposizione che regoli questo istituto nel campo ambientale, ora frutto della sola elaborazione giurisprudenziale della Corte di Cassazione. 

Infatti, nonostante il nostro ordinamento positivo abbia accolto il principio secondo cui è esclusa la responsabilità penale diretta delle persone giuridiche, la qualità di soggetto attivo del reato viene ricondotta in capo alla sola persona fisica. L’istituto della Delega di funzioni, che trae origine dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni e dell’igiene del lavoro, è successivamente filtrato anche tra le tematiche ambientali e, prendendo le mosse dal concetto di mandato previsto dal Codice civile (Art. 1703 Cod. civ. “Il mandato è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell’altra”), si è caratterizzata nella pratica come un trasferimento della posizione di potere dal legale rappresentante al soggetto da questi delegato. Nonostante si sia ripetutamente affermato che l’istituto della Delega di funzioni sia stato elaborato solo dalla giurisprudenza, si rinvengono all’interno della stessa due differenti orientamenti.

Un primo indirizzo (ormai da ritenersi superato) creatosi in particolare nell’alveo della tutela dall’inquinamento idrico, ha escluso che nel nostro ordinamento sia ammissibile l’ipotesi della delega di funzioni in campo ambientale, sul presupposto che non esiste una previsione legislativa in tal senso e che la responsabilità penale è esclusivamente personale e, pertanto, non derogabile. 

Sul versante opposto, si è andato poi via via profilando un orientamento, oramai prevalente, che ha osservato la gestione pratica della realtà aziendale e ha convenuto sull’impossibilità del titolare di adempiere ai numerosi obblighi a suo carico: sulla scorta di questi rilievi, è stato ammesso il decentramento funzionale che determina, di conseguenza, un mero trasferimento degli obblighi con la conseguente assunzione di responsabilità proprie. In linea di principio, l’efficacia liberatoria della delega sul versante della responsabilità penale è subordinata alla sussistenza di precisi presupposti elaborati, volta per volta, dalla giurisprudenza, che possono essere raccolti in due gruppi: Condizioni oggettive di ammissibilità e Condizioni soggettive di ammissibilità.

*Amministratore delegato Training Consulting

A cura di Marco Camplone-Comunicazione d’impresa

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