Nella fotografia, il team di Training Consulting durante una riunione di lavoro

I nuovi modelli FIR, il Registro di Carico e scarico e la registrazione sul portale del Rentri

di Andrea Marrone* 

Il Rentri, Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, impone regole precise per le aziende. Regole sulle quali il nuovo anno ha portato un po’ di confusione. E’ necessario fare chiarezza. Innanzitutto, va precisato che l’iscrizione al Rentri, strumento del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, aveva una data, il 13 febbraio 2025, obbligatoria per imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti e per imprese ed enti, sempre con più di 50 dipendenti, produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali. Attenzione, però, chi non aveva l’obbligo di iscrizione in questa prima fase è comunque tenuto a utilizzare i nuovi modelli di FIR e di Registro di Carico e scarico, registrandosi sul portale Rentri come produttori di rifiuti non iscritti. In caso di utilizzo del FIR, per tutti i soggetti tenuti alla sola compilazione del Registro è sufficiente stampare il format del Registro di Carico e scarico cartaceo da portare alla Camera di commercio per la vidimazione.

Altra sottolineatura: i nuovi modelli devono essere utilizzati da tutti i soggetti che prima erano tenuti alla compilazione del FIR e del Registro. Con il nuovo sistema Rentri, quindi, non sono state modificate le norme che indicano i soggetti tenuti alla compilazione del FIR e del registro di Carico e scarico, ma i format e le modalità di compilazione e trasmissione. 

Rimane vigente l’articolo190 comma 1 del Dlgs 152/06 (e successive modificazioni e integrazioni), in base al quale sono obbligati alla tenuta del Registro 

  • I soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti.
  • I soggetti che svolgono le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
  • Commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione degli stessi.
  • Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi.
  • Consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto.
  • Produttori iniziali (che hanno più di dieci dipendenti) di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali oppure costituiti da fanghi di depurazione o di abbattimento fumi.
  • Gestori del servizio idrico integrato.
  • Autorità portuali, ove istituite, o autorità marittime per quanto riguarda i rifiuti prodotti dalle navi o da queste consegnati nei porti.

Non sono obbligati, invece

  • Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi sopra indicati che non hanno più di dieci dipendenti.
  • Produttori di rifiuti non pericolosi diversi da quelli sopra indicati come, ad esempio, i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività commerciali o di servizio, da attività di costruzione o demolizione, ecc…
  • I produttori di rifiuti pericolosi diversi da enti e imprese.
  • Gli imprenditori agricoli, produttori iniziali di rifiuti, limitatamente al trasporto dei propri rifiuti ai fini del conferimento degli stessi nell’ambito del circuito di raccolta organizzato dai consorzi.
  • I soggetti che raccolgono e trasportano rifiuti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti oggetto del loro commercio.
  • I produttori di rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche.
  • Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi.
  • Le attività di gestione dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi, in quanto gli obblighi connessi alla tenuta del Registro si ritiene adempiuto qualora vengano utilizzati i registri IVA di acquisto e di vendita.
  • Le organizzazioni nazionali dei produttori per la gestione dei propri rifiuti di imballaggio, le organizzazioni dei produttori per la restituzione dei propri imballaggi, le organizzazioni di produttori per la gestione dei pneumatici fuori uso e tutti i Consorzi nazionali di raccolta.

*Ceo Training Consulting

A cura di Marco Camplone – Comunicazione d’impresa

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