Formazione obbligatoria anche in Cig, il pericolo di pesanti sanzioni
Interessanti novità, in materia di sicurezza sul lavoro, per le micro, piccole e medie imprese. Il Consiglio dei ministri dello scorso 14 gennaio ha approvato un Disegno di legge che, negli articoli 8 e 9, interviene per facilitare le aziende nell’adeguamento all’impianto normativo e, nel contempo, per rafforzare la cultura della sicurezza, mediante la specifica formazione. Occhio, però, alle sanzioni.
Tempi stretti per l’Inail
L’articolo 8 aggiunge il comma 5-ter all’articolo 30 del Decreto legislativo 81/2008, che a sua volta introduce il principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro rispetto alla dimensione aziendale. L’obiettivo è di facilitare l’approccio delle imprese al rispetto degli obblighi e degli adempimenti in materia di sicurezza. Si dispone che l’INAIL, nell’ambito dei propri compiti istituzionali, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del Disegno di legge:
- elabori modelli semplificati di organizzazione e gestione per le micro, piccole e medie imprese, individuando precisi parametri per la declinazione degli stessi a livello aziendale, d’intesa con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
- supporti le imprese nell’adozione dei modelli di cui al punto precedente, sia sul piano gestionale che applicativo.
Formazione obbligatoria durante la Cig
Sempre l’articolo 8, dispone che la formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico, dovranno avvenire anche durante i periodi di Cig (Cassa integrazione guadagni), sia in caso di sospensione che di riduzione dell’orario di lavoro. A completamento di tale disposizione, viene aggiunto un ulteriore punto in cui si dispone che “Il lavoratore sospeso dall’attività lavorativa e beneficiario di una prestazione di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi dell’articolo 3 della presente legge, decade dal trattamento qualora rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza un giustificato motivo”. La decadenza opererà anche laddove il lavoratore rifiuti di essere avviato a un corso in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
In campo la realtà virtuale
Viene disposto che il responsabile del servizio di prevenzione e protezione potrà svolgere, anche in parte rilevante, interventi formativi direttamente nei luoghi o negli ambienti di lavoro ove siano stati riscontrati comportamenti non corretti o si siano verificate anomalie o sinistri, anche utilizzando moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale.
Salute e sicurezza in smart
Viene stabilito che, laddove la prestazione sia svolta in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza, in particolare quelli che attengono all’utilizzo dei video terminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un’informativa scritta nella quale vengono individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione delle mansioni previste nel rapporto di lavoro, fermo restando l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.
Le sanzioni
Rispetto all’articolo 22 della Legge 81/2017, con l’aggiunta della specifica relativa ai videoterminali, nonché della previsione della relativa sanzione in caso di mancata ottemperanza all’obbligo di informativa. Viene infatti aggiunta la casistica di cui sopra all’elenco delle infrazioni di cui all’articolo 55, che prevedono la sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro.
A cura di Marco Camplone – Comunicazione d’impresa




